COSA C'è DA SAPERE
VOLO IN RITARDO O CANCELLATO
Per ogni volo in ritardo, cancellato o in OVERBOOKING preso negli ultimi 3 anni si ha diritto fino a 600 euro di risarcimento. E' quanto stabilisce il Regolamento dell'Unione europea CE 261 del 2004, secondo cui i passeggeri devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione (overbooking) o se è arrivato con tre ore di ritardo o oltre, a meno che il ritardo non sia attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come sciopero o cattive condizioni meteorologiche. Se dall'annullamento del volo, derivano ulteriori danni a carico del passeggero (ad esempio: altro volo in coincidenza perso, hotel prenotato e non rimborsabile, vacanza rovinata........la compagnia aerea è tenuta al risarcimento, anche, dell'ulteriore danno provocato).
PACCHETTO VACANZE
In ipotesi di annullamento di un pacchetto turistico non dipendente da colpa del viaggiatore/consumatore è applicabile il dettato dell’art. 92 del Codice del Consumo che prevede specifiche garanzie e protezioni a favore del consumatore, nel caso di recesso o annullamento del servizio. In particolare il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto turistico, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, oppure di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure al rimborso, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, della somma di denaro già corrisposta. La risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92 comma 2 del Codice del Consumo, secondo il quale il consumatore, in caso di annullamento del pacchetto di viaggio senza colpa da parte del consumatore, ha diritto, oltre alla restituzione della somma o, in alternativa, all’offerta di una prestazione equivalente da parte del tour operator, al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Ritardo, smarrimento o danneggiamento del bagaglio
Termini per la presentazione dei reclami La maggior parte delle compagnie aeree, in caso di smarrimento, danneggiamento e ritardo del bagaglio, richiede una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami in aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report). È pertanto indispensabile adempiere anche tale formalità. Attenzione: Il PIR non sostituisce il reclamo, che deve comunque essere inviato alla compagnia aerea entro i seguenti termini: Nel caso in cui il bagaglio sia stato danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni, mentre in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La legge non prevede esplicitamente la raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia è preferibile scegliere questa forma per avere la certezza che il reclamo arrivi a destinazione e per riuscire a provare che i termini sono stati rispettati.
RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Se il vostro caso rientra tra quelli indicati, non perdete tempo ed inviate una richiesta (senza impegno) utilizzando il modulo contatti. Il sito è gestito da uno Studio Legale da anni specializzato nella tutela dei diritti del viaggiatore. L'idea del sito nasce da una passione per il viaggio e dalla voglia di tutelare chi da quel viaggio d'affari o di piacere ha subito un torto. Riceverete in poco tempo una risposta chiara ed esauriente. Nessun costo Vi sarà chiesto per la fase stragiudiziale. Solo nel caso in cui fosse necessario ricorrere presso l'autorità giudiziaria, Vi saranno indicate con precisione le sole spese vive che lo Stato richiede (anzi, pretende......) per ogni giudizio e starà a Voi decidere se proseguire nell'azione.
La foto della settimana
Hong Kong, Temple Garden
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